Per denunciare la supposta
ingannevolezza di un messaggio pubblicitario è sufficiente
(come prescritto dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627, "Regolamento
recante norme sulle procedure istruttorie dellAutorità
garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità
ingannevole", G.U. n. 293, 14/12/96), una segnalazione su
carta semplice (senza bolli), indirizzata a:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Via Liguria, 26 - 00187 ROMA
la denuncia deve contenere i seguenti elementi:
1) la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione
sociale, indirizzo, reca-pito telefonico) e il titolo in base
al quale effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione
di consumatori, concorrente, ecc.);
2) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio
pubblicitario oggetto della richie-sta; e' necessario inviare
una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. In ogni
caso, vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla
individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione;
3) l'indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti
nella pubblicità, che possono ri-guardare:
a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità,
in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità
redazionale, product placement, pubblicità subliminale,
offerte di lavoro, ecc.);
b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità,
natura, composizione, metodo e data di fabbricazio-ne, idoneità
agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale,
risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc.);
c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di
offerte di beni o servizi;
d) identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario,
ovvero dell'autore o committente della pub-blicità;
e) uso improprio dei termini "garanzia", "garantito"
o simili;
f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre
in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
g) pubblicità che abusano della credulità o mancanza
di esperienza di bambini o adolescenti, o dei natu-rali sentimenti
degli adulti nei loro confronti;
4) richiesta di intervento da parte dell'Autorità contro
la pubblicità in questione, nonché eventual-mente,
nei casi di particolare gravità e urgenza, richiesta di
sospensione provvisoria della pubblicità;
5) firma del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori,
concorrenti, ecc. è necessaria la sottoscrizione da parte
del rappresentante legale).