Principii fondamentali
I La sovranità è per
diritto eterno nel Popolo. Il Popolo dello Stato romano è
costituito in Repubblica democratica.
II
Il Regime democratico ha per regola leguaglianza, la libertà,
la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà,
né privilegi di nascita o casta.
III La Repubblica colle leggi
e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni
morali e materiali di tutti i cittadini.
IV La Repubblica riguarda
tutti i Popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità:
propugna lItaliana.
V I Municipii hanno tutti
eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che
dalle leggi di utilità generale dello Stato.
VI
La più
equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia
collinteresse politico dello Stato è la norma del
riparto territoriale della Repubblica.
VII Dalla credenza religiosa
non dipende lesercizio dei diritti civili e politici.
VIII Il Capo della Chiesa Cattolica
avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per
lesercizio indipendente del potere spirituale.
Titolo I - Dei diritti e dei doveri de cittadini
Art.
1
Sono cittadini
della Repubblica
Gli originari della Repubblica;
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle
leggi precedenti;
Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
Gli Stranieri col domicilio di dieci anni;
I naturalizzati con decreto del potere legislativo.
Art.
2 Si perde
la cittadinanza
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo
di non più tornare.
Per labbandono della patria in caso di guerra, o quando
è dichiarata in pericolo.
Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero.
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso
lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica.
Lautorizzazione è sempre presunta quando si combatte
per la libertà dun Popolo.
Per condanna giudiziale.
Art.
3 Le persone
e le proprietà sono inviolabili.
Art.
4
Nessuno può
essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di Giudice,
né essere distolto dai suoi Giudici naturali.
Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi
sotto qualsiasi titolo o nome.
Nessuno può essere carcerato per debiti.
Art.
5 Le pene
di morte e di confisca sono proscritte.
Art.
6 Il domicilio
è sacro: non è permesso penetrarvi che nel casi
e modi determinati dalla legge.
Art.
7 La manifestazione
del pensiero è libera, la legge ne punisce labuso
senza alcuna censura preventiva.
Art.
8 Linsegnamento
è libero.
Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende
professarlo, sono determinate dalla legge.
Art.
9 Il segreto
delle lettere è inviolabile.
Art.
10 Il diritto
di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.
Art.
11
Lassociazione
senzarmi e senza scopo di delitto, è libera.
Art.
12 Tutti
i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e colle
eccezioni fissate dalla legge.
Art.
13 Nessuno
può essere astretto a perdere la proprietà delle
cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
Art.
14 La legge
determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né
percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.
Titolo II - Dellordinamento politico
Art. 15 Ogni potere viene dal Popolo. Si esercita dallAssemblea, dal Consolato, dallOrdine giudiziario.
Titolo III - DellAssemblea
Art.
16 LAssemblea
è costituita da' Rappresentanti del Popolo.
Art.
17 Ogni
cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anni è
elettore, a 25 è eleggibile.
Art.
18 Non
può essere Rappresentante del Popolo un pubblico funzionario
nominato da' Consoli o da Ministri.
Art.
19 Il numero
de' Rappresentanti è determinato in proporzione di uno
ogni ventimila abitanti.
Art.
20 I comizi
generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il Popolo vi elegge i suoi Rappresentanti con voto universale,
diretto e pubblico.
Art.
21 LAssemblea
si riunisce il 15 maggio successivamente allelezione.
Si rinnova ogni tre anni.
Art.
22 LAssemblea
si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della
forza armata di cui crederà aver bisogno.
Art.
23 LAssemblea
è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi
per quel tempo che crederà.
Nellintervallo può essere convocata ad urgenza sullinvito
del Presidente co Segretari, di trenta membri, o del Consolato.
Art.
24
Non è
legale se non riunisce la metà, più uno, de' Rappresentanti.
Il numero qualunque de presenti decreta i provvedimenti
per richiamare gli assenti.
Art.
25 Le sedute
dellAssemblea sono pubbliche.
Può costituirsi in comitato secreto.
Art.
26 I Rappresentanti
del Popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nellAssemblea,
restando interdetta qualunque inquisizione.
Art.
27 Ogni
arresto o inquisizione contro un Rappresentante è vietato
, senza permesso dellAssemblea, salvo il caso di delitto
flagrante.
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, lAssemblea
, che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione
o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato
fosse eletto Rappresentante.
Art.
28 Ciascun
Rappresentante del Popolo riceve un indennizzo, cui non può
rinunciare.
Art.
29 LAssemblea
ha il potere legislativo : decide della pace , della guerra, e
dei trattati.
Art.
30 La proposta
delle leggi appartiene ai Rappresentanti e al Consolato.
Art.
31 Nessuna
proposta ha forza di legge , se non dopo adottata con due deliberazioni
prese allintervallo non minore di otto giorni , salvo allAssemblea
abbreviarlo in caso durgenza.
Art.
32 Le leggi
adottate dallAssemblea vengono senza ritardo promulgate
dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato indugia,
il presidente dellAssemblea fa la promulgazione.
Titolo IV - Del Consolato e del Ministero
Art.
33 Tre
sono i Consoli. Vengono nominati dallAssemblea a maggioranza
di due terzi di suffragi.
Debbono essere cittadini della Repubblica e delletà
di 30 anni compiti.
Art.
34 Lufficio
de' Consoli dura tre anni. Ogni anno uno de' Consoli esce dufficio.
Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.
Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi
tre anni dacché uscì di carica.
Art.
35 Vi sono
sette ministri di nomina del Consolato:
1) Degli affari interni.
2) Degli affari esteri.
3) Di guerra e marina.
4) Di finanza.
5) Di grazia e giustizia.
6) Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici.
7) Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
Art.
36 Ai Consoli
sono commesse lesecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.
Art.
37 Ai Consoli
spetta la nomina e revocazione di quegl' impieghi che la legge
non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione
deve esser fatta in consiglio de Ministri.
Art.
38 Gli
atti de' Consoli, finché non sieno contrassegnati dal Ministro
incaricato dellesecuzione, restano senza effetto. Basta
la sola firma de' Consoli per la nomina e revocazione de' Ministri.
Art.
39 Ogni
anno, ed a qualunque richiesta dellAssemblea, i Consoli
espongono lo stato degli affari della Repubblica.
Art.
40 I Ministri
hanno il diritto di parlare allAssemblea sugli affari che
li risguardano.
Art.
41
I Consoli risiedono
nel luogo ove si convoca lAssemblea, né possono uscire
dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dellAssemblea,
sotto pena di decadenza.
Art.
42 Sono
alloggiati a spese della Repubblica; e ciascuno riceve un appuntamento
di scudi tremila seicento all'anno.
Art.
43 I Consoli
e i Ministri sono responsabili.
Art.
44 I Consoli
e i Ministri possono essere posti in istato daccusa dallAssemblea
sulla proposta di dieci Rappresentanti. La dimanda deve essere
discussa come una legge.
Art.
45 Ammessa
laccusa, il Console è sospeso dalle sue funzioni.
Se assoluto, ritorna allesercizio della sua carica; se condannato,
l'Assemblea passa a nuova elezione.
Titolo V - Del Consiglio di Stato
Art.
46 Vi è
un Consiglio di Stato, composto di quindici Consiglieri nominati
dallAssemblea.
Art.
47 Esso
deve essere consultato da' Consoli, e da' Ministri sulle leggi
da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può
esserlo sulle relazioni politiche.
Art.
48 Esso
emana quei regolamenti pei quali lAssemblea gli ha dato
una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da
una legge particolare.
Titolo VI - Del potere giudiziario
Art.
49 I Giudici
nellesercizio delle loro funzioni non dipendono da altro
potere dello Stato.
Art.
50 Nominati
dai Consoli ed in consiglio de Ministri, sono inamovibili;
non possono esser promossi, né traslocati che con proprio
consenso ; né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo
regolare procedura e sentenza.
Art.
51 Per
le contese civili vi è una Magistratura di pace.
Art.
52 La giustizia
è amministrata in nome del Popolo pubblicamente ; ma il
Tribunale, a causa di moralità, può ordinare che
la discussione sia fatta a porte chiuse.
Art.
53 Nelle
cause criminali al Popolo appartiene il giudizio del fatto, ai
Tribunali lapplicazione della legge. La istituzione dei
Giudici del Fatto è determinata da legge relativa.
Art.
54 Vi è
un pubblico Ministero presso i Tribunali della Repubblica.
Art.
55 Un Tribunale
supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame,
i Consoli ed i Ministri messi in istato di accusa. Il Tribunale
supremo si compone del Presidente, di quattro Giudici più
anziani della Cassazione, e di giudici del Fatto, tratti a sorte
dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.
LAssemblea designa il Magistrato che deve esercitare le
funzioni di pubblico Ministero presso il Tribunale Supremo.
È duopo della maggioranza di due terzi di suffragi
per la condanna.
Titolo VII - Della forza pubblica
Art.
56 Lammontare
della forza stipendiata di terra e di mare è determinato
da una legge, e solo per una legge può essere aumentato
o diminuito.
Art.
57 Lesercito
si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge
determina.
Art.
58 Nessuna
truppa straniera può essere assoldata, né introdotta
nel territorio della Repubblica, senza decreto dellAssemblea.
Art.
59 I generali
sono nominati dallAssemblea sulla proposta del Consolato.
Art.
60 La distribuzione
de' corpi di linea e la forza dell' interne guarnigioni sono determinate
dallAssemblea, né possono subire variazione, o traslocamento
anche momentaneo, senza di lei consenso.
Art.
61 Nella
Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.
Art.
62 Alla
Guardia Nazionale è affidato principalmente il mantenimento
dellordine interno e della Costituzione.
Titolo VIII - Della revisione della Costituzione
Art.
63 Qualunque
riforma di Costituzione può essere solo domandata nellultimo
anno della Legislatura da un terzo almeno dei Rappresentanti.
Art.
64 LAssemblea
delibera per due volte sulla domanda, allintervallo di due
mesi. Opinando lAssemblea per la riforma alla maggioranza
di due terzi, vengono convocati i Comizi generali onde eleggere
i Rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindici
mila abitanti.
Art.
65 LAssemblea
di revisione è ancora Assemblea Legislativa per tutto il
tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.
Disposizioni transitorie
Art.
66 Le operazioni
della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione
della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie
allattuazione della Costituzione.
Art.
67 Collapertura
dellAssemblea Legislativa cessa il mandato della Costituente.
Art.
68 Le leggi
e i regolamenti esistenti restano in vigore , in quanto non si
oppongono alla Costituzione, e finché non sieno abrogati.
Art.
69 Tutti
gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.
Votata ad unanimità
- Dal Campidoglio 1 luglio 1849
Il Presidente.
G. GALLETTI
I Vice-Presidenti.
A. SALICETI,
E. ALLOCCATELLI
I Segretari.
G. PENNACCHI
- G. COCCHI - A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI
Fonte: manifesto originale dalla Biblioteca di Storia moderna e contemporanea - Banca dati La Repubblica Romana del 1849 link