COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA (1849)

Principii fondamentali

I – La sovranità è per diritto eterno nel Popolo. Il Popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica democratica.
II – Il Regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
III – La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
IV – La Repubblica riguarda tutti i Popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’Italiana.
V – I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.
VI – La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
VII – Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.
VIII – Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.

Titolo I - Dei diritti e dei doveri de’ cittadini

Art. 1 – Sono cittadini della Repubblica
Gli originari della Repubblica;
Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;
Gli Stranieri col domicilio di dieci anni;
I naturalizzati con decreto del potere legislativo.
Art. 2 – Si perde la cittadinanza
Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare.
Per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo.
Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero.
Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica. L’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un Popolo.
Per condanna giudiziale.
Art. 3 – Le persone e le proprietà sono inviolabili.
Art. 4 – Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di Giudice, né essere distolto dai suoi Giudici naturali.
Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.
Nessuno può essere carcerato per debiti.
Art. 5 – Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
Art. 6 – Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nel casi e modi determinati dalla legge.
Art. 7 – La manifestazione del pensiero è libera, la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.
Art. 8 – L’insegnamento è libero.
Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
Art. 9 – Il segreto delle lettere è inviolabile.
Art. 10 – Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.
Art. 11 – L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto, è libera.
Art. 12 – Tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.
Art. 13 – Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
Art. 14 – La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

Titolo II - Dell’ordinamento politico

Art. 15 – Ogni potere viene dal Popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.

Titolo III - Dell’Assemblea

Art. 16 – L’Assemblea è costituita da' Rappresentanti del Popolo.
Art. 17 – Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anni è elettore, a 25 è eleggibile.
Art. 18 – Non può essere Rappresentante del Popolo un pubblico funzionario nominato da' Consoli o da Ministri.
Art. 19 – Il numero de' Rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
Art. 20 – I comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il Popolo vi elegge i suoi Rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
Art. 21 – L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all’elezione.
Si rinnova ogni tre anni.
Art. 22 – L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
Art. 23 – L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell’intervallo può essere convocata ad urgenza sull’invito del Presidente co’ Segretari, di trenta membri, o del Consolato.
Art. 24 – Non è legale se non riunisce la metà, più uno, de' Rappresentanti.
Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
Art. 25 – Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche.
Può costituirsi in comitato secreto.
Art. 26 – I Rappresentanti del Popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
Art. 27 – Ogni arresto o inquisizione contro un Rappresentante è vietato , senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.
Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea , che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto Rappresentante.
Art. 28 – Ciascun Rappresentante del Popolo riceve un indennizzo, cui non può rinunciare.
Art. 29 – L’Assemblea ha il potere legislativo : decide della pace , della guerra, e dei trattati.
Art. 30 – La proposta delle leggi appartiene ai Rappresentanti e al Consolato.
Art. 31 – Nessuna proposta ha forza di legge , se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni , salvo all’Assemblea abbreviarlo in caso d’urgenza.
Art. 32 – Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.

Titolo IV - Del Consolato e del Ministero

Art. 33 – Tre sono i Consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi.
Debbono essere cittadini della Repubblica e dell’età di 30 anni compiti.
Art. 34 – L’ufficio de' Consoli dura tre anni. Ogni anno uno de' Consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.
Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica.
Art. 35 – Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1) Degli affari interni.
2) Degli affari esteri.
3) Di guerra e marina.
4) Di finanza.
5) Di grazia e giustizia.
6) Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici.
7) Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
Art. 36 – Ai Consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.
Art. 37 – Ai Consoli spetta la nomina e revocazione di quegl' impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ Ministri.
Art. 38 – Gli atti de' Consoli, finché non sieno contrassegnati dal Ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma de' Consoli per la nomina e revocazione de' Ministri.
Art. 39 – Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell’Assemblea, i Consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
Art. 40 – I Ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li risguardano.
Art. 41 – I Consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, né possono uscire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea, sotto pena di decadenza.
Art. 42 – Sono alloggiati a spese della Repubblica; e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila seicento all'anno.
Art. 43 – I Consoli e i Ministri sono responsabili.
Art. 44 – I Consoli e i Ministri possono essere posti in istato d’accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci Rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.
Art. 45 – Ammessa l’accusa, il Console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica; se condannato, l'Assemblea passa a nuova elezione.

Titolo V - Del Consiglio di Stato

Art. 46 – Vi è un Consiglio di Stato, composto di quindici Consiglieri nominati dall’Assemblea.
Art. 47 – Esso deve essere consultato da' Consoli, e da' Ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.
Art. 48 – Esso emana quei regolamenti pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

Titolo VI - Del potere giudiziario

Art. 49 – I Giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.
Art. 50 – Nominati dai Consoli ed in consiglio de’ Ministri, sono inamovibili; non possono esser promossi, né traslocati che con proprio consenso ; né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
Art. 51 – Per le contese civili vi è una Magistratura di pace.
Art. 52 – La giustizia è amministrata in nome del Popolo pubblicamente ; ma il Tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
Art. 53 – Nelle cause criminali al Popolo appartiene il giudizio del fatto, ai Tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei Giudici del Fatto è determinata da legge relativa.
Art. 54 – Vi è un pubblico Ministero presso i Tribunali della Repubblica.
Art. 55 – Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consoli ed i Ministri messi in istato di accusa. Il Tribunale supremo si compone del Presidente, di quattro Giudici più anziani della Cassazione, e di giudici del Fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.
L’Assemblea designa il Magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico Ministero presso il Tribunale Supremo.
È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

Titolo VII - Della forza pubblica

Art. 56 – L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
Art. 57 – L’esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.
Art. 58 – Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea.
Art. 59 – I generali sono nominati dall’Assemblea sulla proposta del Consolato.
Art. 60 – La distribuzione de' corpi di linea e la forza dell' interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazione, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
Art. 61 – Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.
Art. 62 – Alla Guardia Nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della Costituzione.

Titolo VIII - Della revisione della Costituzione

Art. 63 – Qualunque riforma di Costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno della Legislatura da un terzo almeno dei Rappresentanti.
Art. 64 – L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda, all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i Comizi generali onde eleggere i Rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindici mila abitanti.
Art. 65 – L’Assemblea di revisione è ancora Assemblea Legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

Disposizioni transitorie

Art. 66 – Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della Costituzione.
Art. 67 – Coll’apertura dell’Assemblea Legislativa cessa il mandato della Costituente.
Art. 68 – Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore , in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finché non sieno abrogati.
Art. 69 – Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Votata ad unanimità - Dal Campidoglio 1 luglio 1849
Il Presidente
.
G. GALLETTI
I Vice-Presidenti
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A. SALICETI, E. ALLOCCATELLI
I Segretari
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G. PENNACCHI - G. COCCHI - A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI

Fonte: manifesto originale dalla Biblioteca di Storia moderna e contemporanea - Banca dati La Repubblica Romana del 1849 link

pagina creata il: 11 febbraio 2022 e aggiornata a: 19 aprile 2022